La legge di Bilancio 2023 (L. 213 del 30 dicembre 2023), per il triennio 2024-2026, ha introdotto il cosiddetto esonero contributivo per le lavoratrici madri.
Si tratta di un esonero dei contributi a carico dipendente nella misura massima di € 3.000,00 annui riparametrati su base mensile (fino ad un max di € 250 al mese) per tutte le lavoratrici madri con almeno tre figli, il cui più piccolo non abbia ancora compiuto i 18 anni di età (per tale si intenda dunque 17 anni e 364 giorni). Ma per la sola annualità del 2024 è stato previsto un ampliamento della platea di lavoratrici madri che ne possono beneficiare in quanto spetta a tutte coloro che abbiano almeno due figli il cui minore non abbia compiuto i 10 anni di età (per tale si intenda dunque 9 anni e 364 giorni).
L’Inps, con la circolare 27 del 31 gennaio 2024 ha recepito quanto espressamente previsto dal Governo e ha rilasciato le istruzioni e le modalità operative sulla corretta applicazione.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico, che abbiano in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o un contratto di apprendistato. Sono escluse tutte le lavoratrici in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in quanto non maturano il requisito soggettivo valevole per il beneficio in questione, ma possono beneficiarne in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
ASPETTI PRATICI
Nel caso di specie questo tipo di esonero non rientra nel novero degli aiuti di Stato in quanto non presuppone alcuna condizione migliorativa per le aziende, ma solamente in capo alla lavoratrice.
Per cui, si tramuta come un aumento della retribuzione netta (mediante transito in busta paga) la cui quota erogata viene scomputata dal datore di lavoro dai debiti previdenziali maturati nel mese di riferimento.
Dunque, se una lavoratrice all’01/01/2024 ha un solo figlio, ma nel corso del 2024 diventa madre di un secondo (quindi rientra nel novero delle lavoratrici madri con due figli il cui più piccolo abbia meno di 10 anni), la condizione di spettanza ha decorrenza dal mese di nascita del bambino; per cui, se si tratta di una lavoratrice che ha avuto un secondogenito nel mese di Aprile 2024, l’esonero spetta a partire dal mese di Aprile 2024.
Ipotizziamo, invece, chi all’01/01/2024 sia tra le lavoratrici madri che percepisce l’esonero, ma durante l’anno il secondo figlio raggiunge i 10 anni di età: dal mese di compimento del decimo anno perde il diritto a percepire l’esonero che fino a quel punto aveva maturato, senza dover restituire la quota già percepita.
Dunque, qui sorgono alcune problematiche del sistema di aiuti previsto.
CRITICITÀ
Purtroppo bisogna fare i conti con quelli che sono i concreti benefici e malefici che questa tipologia di esonero comporta. Essendo una decontribuzione e non un mero aumento in busta come previsto dal Decreto Aiuti n. 50/2022 promosso dal governo Draghi (cfr. articolo del 05/06/2022), implica, da un lato un aumento della ricchezza in termini economici della lavoratrice, ma dall’altro presuppone anche una maggiore tassazione ai fini reddituali essendo un esonero soggetto ad Irpef e non solo…
… questa tipologia di iniziativa è in contrasto con l’esonero contributivo IVS già oggetto dalla legge di bilancio 2022 (e quindi l’esonero del 7% dei contributi previdenziali per tutti i lavoratori a tempo indeterminato che abbiano una retribuzione lorda fino ad € 1923; del 6% per tutti coloro che abbiano una retribuzione lorda compresa tra € 1923 e € 2692). Ciò implica che se una lavoratrice madre fino al Marzo 2024 ha beneficiato di tale esonero, può beneficiare dell’esonero contributivo lavoratrici madri retroattivamente previa, però, restituzione di quanto già fruito dell’esonero contributivo IVS.
