Studio Commerciale Grieco

L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ha introdotto il “Bonus ZES 2026”, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica.

La misura, illustrata dall’INPS con la circolare n. 56 del 14 maggio 2026, è volta a favorire la crescita occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno mediante l’inserimento stabile di lavoratori particolarmente svantaggiati.

I SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori, che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di effettuazione dell’assunzione. Sono escluse le pubbliche Amministrazioni, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’incentivo riguarda l’assunzione di lavoratori non dirigenti che abbiano compiuto 35 anni di età e siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. L’attività lavorativa deve essere svolta presso una sede o unità produttiva situata in una delle regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.

ASPETTI PRATICI

L’importo massimo dell’esonero è pari a €650 mensili per ciascun lavoratore assunto, per una durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite della contribuzione datoriale effettivamente dovuta.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il Portale delle Agevolazioni INPS, indicando la sede di lavoro interessata, la tipologia contrattuale, la retribuzione e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. L’agevolazione è riconosciuta nei limiti delle risorse stanziate e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

CRITICITÀ

Il Bonus ZES è subordinato al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e del requisito dell’incremento occupazionale netto, nonché delle ulteriori condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Anche in questo caso trova applicazione il limite del 50% dei costi salariali e la clausola Deggendorf.

L’agevolazione non è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti per il medesimo rapporto di lavoro, tra cui il Bonus Giovani 2026 e il Bonus Donne 2026. Ne consegue che le imprese devono effettuare una valutazione preventiva delle diverse misure disponibili, tenendo conto dei requisiti soggettivi del lavoratore, della localizzazione della sede di lavoro e del beneficio economico conseguibile.

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