L’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ha introdotto il “Bonus Donne 2026”, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
La misura, illustrata dall’INPS con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, è finalizzata a favorire l’occupazione femminile stabile e trova applicazione nei confronti delle lavoratrici che rientrano nelle categorie di “lavoratrici svantaggiate” e “molto svantaggiate” individuate dal regolamento (UE) n. 651/2014.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e del settore agricolo, con esclusione della pubblica Amministrazione. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, intermittente e le assunzioni a tempo determinato.
Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo riguarda le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, nonché quelle prive di impiego da almeno dodici mesi se appartenenti a una delle categorie di lavoratrici svantaggiate individuate dal regolamento (UE) n. 651/2014. È inoltre prevista una categoria di lavoratrici svantaggiate per le quali il beneficio spetta per dodici mesi, comprendente le donne prive di impiego da almeno sei mesi residenti nelle regioni della ZES unica o occupabili in professioni e settori caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
ASPETTI PRATICI
L’importo massimo dell’esonero è pari a €650 mensili per ciascuna lavoratrice, elevato a €800 mensili qualora l’assunzione avvenga presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica. La durata del beneficio varia da 12 a 24 mesi, in funzione della categoria di svantaggio della lavoratrice assunta.
La domanda di ammissione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS (sezione “Bonus Donne 2026”), indicando la categoria di svantaggio della lavoratrice, la tipologia contrattuale, la retribuzione e gli ulteriori dati richiesti ai fini dell’istruttoria.
CRITICITÀ
Anche questa misura è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato, tra cui il tetto del 50% dei costi salariali e la c.d. clausola Deggendorf, rendendo necessaria una preventiva verifica della posizione aziendale.
La sovrapposizione con il Bonus Giovani 2026 e con il Bonus ZES 2026 determina inoltre un quadro applicativo articolato, poiché gli esoneri non sono cumulabili sulla medesima contribuzione datoriale. Il datore di lavoro è pertanto chiamato a valutare, caso per caso, quale misura risulti maggiormente conveniente in relazione alle caratteristiche della lavoratrice e della sede di lavoro.


