Studio Commerciale Grieco

L’ESONERO

Mauro Pio Grieco   15/05/2026

L’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 ha introdotto il “Bonus Giovani 2026”, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani con meno di trentacinque anni, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

La misura, illustrata dall’INPS con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, si rivolge ai giovani privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (“molto svantaggiati”) oppure, a determinate condizioni, da dodici o sei mesi se rientranti in specifiche categorie di svantaggio previste dal regolamento (UE) 651/2014.

I SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e del settore agricolo, con esclusione della pubblica Amministrazione. Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, già assistiti da aliquote agevolate.

Sotto il profilo soggettivo, rientrano nella misura i giovani under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, oppure da 12 mesi se appartenenti a categorie quali persone senza diploma, soggetti soli con persone a carico, lavoratori di settori a forte disparità di genere o appartenenti a minoranze etniche; un’ulteriore platea, con durata del beneficio limitata a 12 mesi, comprende anche i giovani 15-24enni e chi sia privo di impiego da almeno sei mesi.

ASPETTI PRATICI

L’importo massimo dell’esonero è pari a €500 mensili per lavoratore, elevato a €650 mensili se l’assunzione avviene presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica. La durata del beneficio varia da 12 a 24 mesi a seconda della categoria di svantaggio del lavoratore assunto.

La domanda di ammissione va inoltrata online tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (sezione “Bonus giovani 2026”), sia per rapporti già in corso sia per assunzioni non ancora effettuate, indicando la classe di svantaggio del lavoratore, la tipologia contrattuale e la retribuzione. Lo stanziamento complessivo ammonta a €109,7 milioni per il 2026, €252,4 milioni per il 2027 e €135,4 milioni per il 2028.

CRITICITÀ

Anche questa misura è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 651/2014 in materia di aiuti di Stato, tra cui il tetto del 50% dei costi salariali e la c.d. clausola Deggendorf, con conseguente necessità per le imprese di un’attenta verifica preventiva della propria posizione.

La sovrapposizione con il Bonus ZES 2026 e con il Bonus donne 2026 (per le lavoratrici under 35) genera inoltre un quadro normativo complesso, nel quale il datore di lavoro deve individuare, tra le diverse misure non cumulabili tra loro sulla contribuzione datoriale, quella più conveniente in relazione alle caratteristiche del singolo lavoratore e della sede di lavoro.

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